STATUTO
Art. 1 - Denominazione e sede
E’ costituita in Venaria(Torino)presso il centro d’incontro Iqbal Masih di via Buozzi 4 l’Associazione QUELLI DEL BOTTO ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.
L’associazione è un insieme di persone che hanno la passione,il piacere e la voglia di affacciarsi e conoscer il mondo della magia,giocoleria e arte circense. Le attività dell’associazione sono finali allo spettacolo e all’animazione in generale.
Questo gruppo è aperto a tutti senza distinzione di sesso,ceto sociale,orientamento politico o religioso. Tutti possono prender parte alle attività.
L’Associazione è un associazione apolitica no profit e le attività che svolge sono atte a formare fondi da destinare a manifestazione di beneficenza tramite corsi,spettacoli o manifestazioni.
L’associazione stessa si rende disponibile a collaborar con le associazioni comunali,il comune stesso e con la Proloco Venaria.
L’associazione è così costituita:
Presidente: Nazario
Vicepresidente: Salvatore Vaccaro
Segretari: Erika Barbera
Tesoriere: Adriano Amerio
Direttivo: Alessandro Di Gerardo, Arash, Carlo Siffredi, Samantha Chiapin, Ugo Costamagna
Soci:tutti gli appartenenti all’associazione
Art. 2 - Scopo
L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Essa ha per obiettivo la promozione e la divulgazione delle arti circensi come giocoleria,magia e arti affini in forma totalmente gratuita.
Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi indicati, tra l'altro anche mediante raccolta di fondi, spettacoli di beneficenza,manifestazioni ecc...
A tale scopo l'associazione può raccogliere fondi per aiutare l’ente predestinato (onlus), con le modalità che la stessa intenderà avviare, ovvero anche mediante distribuzione di oggettistica. In tal caso l'associazione, per garantire la trasparenza dell'operazione, doterà i propri soci di apposito tesserino di riconoscimento, emetterà ricevuta e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge. Il ricavato di tali raccolte di offerte verrà devoluto ad organizzazioni quali ne avranno espresso bisogno tramite il segretario o per voce della Proloco di Venaria o nonché a eventi di calamità naturale(terremoti, inondazioni)dove verranno raccolti fondi tramite degli spettacoli che serviranno in aiuto alle popolazioni disagiate.
L’associazione si avvale la facoltà di richieder fondi economici ad associazioni,enti,comune o organizzazioni….i quali fondi verranno destinati nell’acquisto di materiale per i corsi,attività o per lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli.
Tutte le spese verranno rese pubbliche e tenute aggiornate tramite scontrini o ricevute fiscali presso il tesoriere dell’associazione
Art. 3 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 - Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa.
Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.
Il presidente si avvale della facoltà di non accettare o allontanare dall’associazione eventuali persone che nn saranno ben accette per motivi comportamentali o per aver compiuti gesti fisici o verbali,atti a infierir i membri o l’associazione stessa
Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
Art. 5 - Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali,attività e qualsiasi attività venga svolta dall’associazione. Eccezione fatte per eventuali manifestazioni a numero chiuso dove il presidente avvertirà tramite comunicazione scritta o verbale le decisioni a riguardo.
Art. 6 - Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
-per volontà del presidente il quale divulgherà a tutti i membri le motivazioni dell’avvenuta radiazione del socio
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso
Art. 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente,vicepresidente,tesoriere
- il consiglio direttivo
- il collegio dei revisori contabili.
Art. 8 - Assemblea
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art. 9 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci invitati all’assemblea. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 10 - Compiti dell'assemblea
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o telegramma.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.
Art. 11 - Validità assembleare
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti
Art. 12 - Assemblea straodinaria
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e con la partecipazione del presidente e solo se poste all'ordine del giorno.
Art. 13 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.
Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
Art. 14 - Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 15 - Convocazione Direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.
Art. 16 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
Art. 17 - Il bilancio
Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.
Art. 18 - Il Presidente
Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Art. 19 - Il Vice presidente
Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 20 - Il Segretario
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'associazione.
Art. 21/Bis - Il tesoriere
Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Art. 22 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 23 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.
Art. 24 - Sezioni
L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 25 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.
Articolo in aggiunta allo statuto
Art A
In necessità nata da segnalazione esterna all’Associazione, in data Lunedì 25 Gennaio 2010, il Presidente e membri del direttivo rappresentati in forma dei 3/5 e nelle persone fisiche di Fabrizio Boi, Melchionda Davide e Marco Chiornio accordano quanto segue:
Nelle giornate in cui all’interno dell’associazione si terranno “lezioni di magia” al fine di tutelare i segreti di questa nobile arte e nonché le persone che da essa ne hanno fatto attività lavorativa, tutti i nuovi soci, o i “visitatori”occasionali, non potranno prender parte a queste lezioni.
A quest’ultimi verrà fatta un attività sempre e comunque ineerente alle finalità dell’associazione.
Tali incontri hanno lo scopo ESCLUSIVAMENTE di tutelare l’associazione e chi ne fa parte.
Tutti potranno presenziare, invece, nei casi dove ci sia un ospite a condurre la serata . Fatta eccezione nel caso non sia egli stesso a esprimer volontà contraria a quanto detto sopra.
Potranno invece prender pare tutti i soci del”botto”, gli appartenenti a altri circoli o associazioni magiche, gruppi o “invitati” su accordo con il presidente, vicepresidente o chi per essi come da regolare statuto.
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